FAQ
INSINUAZIONE AL PASSIVO
1. Quali sono i crediti da lavoro subordinato oggetto di insinuazione?
Si intendono tutti i crediti indicati dall’art. 2751 bis, comma 1, n. 1, c.c. tra cui a titolo esemplificativo, e non esaustivo, oltre alle retribuzioni lorde (paga base, ad personam, scatti, superminimi, edr/elemento retributivo ex CCIA 2008, etc.), straordinari, indennità e altri elementi retributivi variabili o fissi, welfare aziendale ex art. 17 CCNL metalmeccanici, i Ratei 13ma, ferie, ROL, ex festività, premi, banca ore e TFR (secondo le regole di seguito indicate). I crediti da lavoro subordinato sono crediti privilegiati, in quanto, essendo necessari per il sostentamento del lavoratore, hanno precedenza nel loro pagamento rispetto agli altri crediti vantati, ad esempio, dai fornitori (v. art. 2751 bis, comma 1, n. 1, c.c.).
2. Perché alcuni crediti godono del privilegio ed altri sono chirografari?
Nel disciplinare la graduazione dei crediti nell’ambito della distribuzione dell’attivo, la legge distingue, a propria volta, tra crediti privilegiati (che vengono soddisfatti con precedenza) e crediti chirografari che vengono soddisfatti per ultimi, ammesso che residui l’attivo. Le motivazioni di una tale distinzione risiedono esclusivamente nel diverso apprezzamento degli interessi (sociali) alla base del credito da parte del Legislatore (vedi sopra). Alcuni crediti, come quelli derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, ad esempio, sono favoriti rispetto ad altri.
3. Come si compila il Ricorso per l’Ammissione al passivo del Credito da Lavoro? Quali documenti servono?
Al fine di agevolare l’insinuazione al passivo, la Società distribuirà ad ogni dipendente la propria Dichiarazione Datoriale nella quale saranno indicati gli importi da inserire nel Ricorso per l’Ammissione al passivo del Credito da Lavoro. Di quest’ultimo verrà fornito un template di facile compilazione. La Dichiarazione Datoriale andrà allegata al Ricorso per l’Ammissione al passivo del Credito da Lavoro. Ai fini del calcolo dei crediti da lavoro subordinato, sarà, in tal caso, sufficiente indicare gli importi contenuti nella Dichiarazione Datoriale. Se i crediti di cui il lavoratore richiede l’ammissione corrispondono ai crediti risultanti dalla Dichiarazione Datoriale, non è necessaria la produzione di ulteriore documentazione probatoria del credito (buste paga, CUD, lettera di assunzione). Tale documento infatti, se correttamente allegato, esonera il lavoratore dal fornire la prova del proprio credito, fermo restando che lo stesso non costituisce riconoscimento di debito, in quanto la Procedura si riserva di eseguire gli opportuni controlli sulla documentazione relativa ai rapporti di lavoro e di confermare l'esistenza e l'ammontare del credito da accertare in sede concorsuale.
4. Ho bisogno dello stato di servizio o della lettera di assunzione per dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro ai fini della domanda di ammissione al passivo?
No, come detto, è sufficiente la Dichiarazione Datoriale fornita dalla Procedura.
5. L’ammissione della Società alla procedura di Amministrazione Straordinaria rileva in qualche modo sul rapporto di lavoro in essere?
L'ammissione della Società alla procedura di Amministrazione Straordinaria non determina la cessazione dei vigenti rapporti di lavoro, che proseguono salvo specifici provvedimenti degli organi della Procedura.
6. Cosa succede dopo il 13.05.2026 (data di apertura della procedura)? Quando avrò aggiornamenti sull’esito del mio Ricorso per l’Ammissione al passivo del Credito da Lavoro?
I ricorsi per l’ammissione al passivo inerenti a redito da lavoro verranno catalogati e numerati. La Procedura risponderà alla PEC del creditore comunicando il numero attribuito a ciascun ricorso e la data di udienza prevista per procedere al suo esame, secondo la calendarizzazione che verrà eventualmente stabilita dal Tribunale di Milano. Di volta in volta, il Commissario Straordinario formerà il progetto di stato passivo (anche parziale) relativo ai ricorsi esaminati e lo depositerà presso la cancelleria del Tribunale di Milano almeno 15 (quindici) giorni prima dell’udienza fissata per l’esame di tali ricorsi da parte del Giudice Delegato. Sempre entro 15 (quindici) giorni prima dell’udienza fissata per l’esame di tali ricorsi da parte del Giudice Delegato il Commissario Straordinario trasmetterà il progetto di stato passivo ai lavoratori interessati a mezzo PEC all’indirizzo che ciascun lavoratore avrà indicato nel proprio ricorso. I lavoratori potranno esaminare il progetto di stato passivo e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino a 5 (cinque) giorni prima dell’udienza fissata per l’esame del ricorso inviandole all’indirizzo PEC della Procedura.
7. I lavoratori parasubordinati hanno gli stessi diritti dei lavoratori subordinati nella fase di insinuazione al passivo?
I crediti dei lavoratori parasubordinati (es. professionisti) hanno un diverso grado del privilegio rispetto ai crediti dei lavoratori subordinati. Ai lavoratori subordinati, infatti, è riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751 bis, comma 1 n.1, c.c., mentre ai parasubordinati è riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c., il che significa che nell’ordine dei privilegi il lavoratore subordinato è preferito rispetto a quello parasubordinato.
8. Si può scegliere di escludere dalla domanda di ammissione al passivo il credito inerente ad indennità per le ferie maturate alla data del 12 maggio 2026 incluso, per poterne usufruire nel corso della procedura?
Il Decreto del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), con cui la società viene ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, produce l’effetto di cristallizzare i rapporti giuridici tra la stessa società e i creditori. Per tale ragione, le ferie, i ROL, le ex festività e la banca ore non godute alla data del 12 maggio 2026 incluso devono essere indennizzate e il relativo credito va ammesso al passivo. Al contrario non è possibile prevederne un utilizzo nel corso della Procedura. Conseguentemente, i contatori ferie, Rol ed Ex festività, presenti in busta paga, ripartiranno da “zero” con decorrenza dal 13 maggio 2026.
9. Le quote trattenute per la cessione del quinto (o prestiti di altro tipo con Finanziarie o Banche) saranno considerate crediti per l’insinuazione al passivo? Nel mentre devo pagare alla Finanziaria le quote non versate precedentemente per mio conto?
Il credito per quote trattenute per la cessione del quinto e non versate dal datore di lavoro, prima del 13 maggio 2026, sono di titolarità dell’Istituto di credito che ha erogato il finanziamento e le stesse quote andranno insinuate a mezzo di apposito ricorso dall’istituto di credito medesimo. In ogni caso, qualora il lavoratore abbia pagato le rate afferenti a retribuzioni maturate anteriormente al 13 maggio 2026, potrà chiedere l'insinuazione al passivo di tali crediti (che non saranno indicati nella Dichiarazione Datoriale) dimostrando il versamento degli importi suddetti.
10. Come verranno trattati i crediti relativi al Trattamento di Fine Rapporto? Andrà nell’insinuazione al passivo? Lo perderò?
No, il TFR non si perderà. Per le quote di TFR maturate sino al 31 dicembre 2006 il lavoratore, previa ammissione al passivo della procedura, potrà chiedere l’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS, che anticiperà il pagamento, sul presupposto dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Per il TFR maturato successivamente al 1° gennaio 2007 possono presentarsi due situazioni:
1. se destinato al Fondo di Tesoreria dell’INPS non è necessaria l’insinuazione al passivo in quanto all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, la Procedura provvederà alla liquidazione di quanto dovuto al lavoratore, salvo il caso di incapienza. In tale ipotesi, il lavoratore verrà pagato direttamente dal Fondo di Tesoreria dell'INPS, dopo l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro. in quanto, trattandosi di un credito del Fondo di Tesoreria;
2. viceversa, in caso di Trattamento di Fine Rapporto devoluto ad un Fondo di Previdenza Complementare, essendo operativa la copertura offerta dal Fondo di Garanzia anche per i crediti sorti successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore, (unico soggetto legittimato configurandosi una delega di pagamento e non una cessione di credito) dovrà presentare istanza di ammissione al passivo.
Per gli ex dipendenti, che hanno cessato il rapporto di lavoro in data antecedente al 12 maggio 2026, possono presentarsi due situazioni:
1. casi in cui la quota del TFR maturata all’atto della cessazione, ancorchè portata in compensazione dai contributi dovuti, non è stata liquidata al lavoratore cessato e all'interno del portale INPS l'importo TFR Fondo di Tesoreria risulta essere pari a zero (0). In questi casi, la Dichiarazione datoriale, che dovrà essere richiesta alla Procedura dal singolo ex dipendente, possibilmente a mezzo PEC, conterrà, nel riepilogo dei crediti, un’apposita riga “Quota TFR Fondo di Tesoreria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compensata e non versata” con l’indicazione del relativo importo da insinuare al passivo;
2. casi in cui la quota del TFR in questione risulti regolarmente dichiarata all’INPS; in tali casi l’ex dipendente potrà richiedere la relativa corresponsione alla Procedura che, ove capiente e nei limiti della capienza, provvederà a corrispondere detta quota direttamente al richiedente ovvero, in caso di incapienza, a rilasciare la relativa dichiarazione per permettere allo stesso di richiedere direttamente al Fondo di Tesoreria dell’Inps il pagamento diretto.
11. Nella domanda di insinuazione al passivo si deve tenere conto dell’omesso versamento dei contributi dovuti al Fondo di Previdenza Complementare?
Si, nella Dichiarazione Datoriale verrà indicato l’ammontare dei contributi (quota lavoratore e quota datore di lavoro) che avrebbero dovuto essere versati al Fondo di Previdenza Complementare. Il lavoratore, previa verifica con l’estratto conto rilasciato dal Fondo, dovrà presentare istanza di ammissione al passivo per il corrispondente importo che, tuttavia, non avendo natura retributiva ma previdenziale, non sarà assistito da alcun privilegio e, pertanto, ricorrendone i presupposti di legge, verrà ammesso in via chirografaria.
Si evidenzia, che contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare è stato istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia che, su richiesta del lavoratore, potrà integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi, surrogandosi di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi.
12. Come devo fare per l’insinuazione al passivo?
Al fine di agevolare la presentazione delle domande di ammissione al passivo da parte dei lavoratori, l’Amministrazione ha costituito un apposito ufficio (Ufficio Gestione Insinuazioni al Passivo – UGIP) a cui il lavoratore può rivolgersi al fine di farsi assistere per la presentazione della domanda sulla base delle risultanze emergenti dalla dichiarazione aziendale.
13. Cosa accade se cambio indirizzo PEC dopo la presentazione della domanda?
Il lavoratore dovrà comunicare tempestivamente alla Procedura ogni variazione dei propri recapiti affinché possa continuare a ricevere correttamente tutte le comunicazioni relative alla procedura e all'accertamento del proprio credito.
14. Cosa succede se non presento la domanda di ammissione al passivo entro il termine indicato?
La mancata presentazione della domanda entro il termine (30 giorni prima dell’udienza di verifica crediti fissata per la data dell’11 novembre 2026) stabilito dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 422, pubblicata il 29 maggio 2026, non comporta necessariamente la perdita del credito. Il lavoratore potrà presentare una domanda tardiva di ammissione al passivo nei casi e nei termini previsti dalla legge ai sensi dell’art. 208 del Codice della Crisi d’Impresa così come prorogato a mesi 12 dalla predetta sentenza. Tuttavia, la presentazione tardiva può determinare un allungamento dei tempi di accertamento e pagamento del credito oltre che una penalizzazione nella soddisfazione di quest’ultimo.
15. Posso modificare o integrare la mia domanda dopo averla presentata?
Sì. Qualora il lavoratore si accorga di aver commesso errori nella domanda già depositata, potrà presentare osservazioni e documentazione integrativa nei termini indicati dalla Procedura oppure proporre, sempre entro il termine di 30 giorni prima dell’udienza di verifica, apposita domanda integrativa, anche per eventuali voci di credito omesse, secondo le modalità consentite dalla normativa applicabile.
16. Cosa devo fare se non condivido gli importi indicati nella Dichiarazione Datoriale?
Il lavoratore può chiedere l'ammissione al passivo per importi diversi da quelli indicati nella Dichiarazione Datoriale, purché fornisca adeguata documentazione probatoria a supporto della propria richiesta (ad esempio, buste paga, accordi individuali, accordi sindacali, conteggi o altra documentazione utile, etc.).
17. Devo insinuare al passivo anche i contributi previdenziali non versati?
No, la legittimazione a pretendere il pagamento dei contributi previdenziali (mediante l’insinuazione al passivo) compete esclusivamente all’Ente Previdenziale. In ogni caso, l’omesso versamento dei contributi previdenziali non pregiudica, nei limiti previsti dall'art. 2116 c.c., il diritto del lavoratore alle prestazioni previdenziali.
18. Posso farmi assistere da un sindacato o da un professionista?
Sì. Il lavoratore può scegliere liberamente se presentare autonomamente la domanda, incaricare un professionista o un'organizzazione sindacale di propria fiducia.
19. Le spese sostenute per presentare la domanda di ammissione al passivo sono rimborsabili?
Le eventuali spese sostenute dal lavoratore per l'assistenza professionale non costituiscono automaticamente un credito ammesso al passivo e restano normalmente a carico dell'interessato.
20. In caso di decesso del lavoratore, chi può succedere nella procedura di insinuazione?
Gli eredi potranno subentrare nella posizione del lavoratore deceduto producendo la documentazione richiesta dalla Procedura (ad esempio dichiarazione sostitutiva di atto notorio o documentazione successoria) e chiedere il riconoscimento del credito spettante.
21. Come posso conoscere il numero assegnato alla mia domanda di ammissione al passivo?
Come già spiegato, la Procedura comunicherà al lavoratore il numero cronologico attribuito alla domanda. Tale numero dovrà essere conservato perché consentirà di seguire lo stato della pratica e di identificare correttamente il credito nelle successive comunicazioni.
22. Le ultime tre mensilità possono essere anticipate dal Fondo di Garanzia INPS?
In presenza dei requisiti previsti dalla legge e a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, l’ex dipendente può richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia INPS non soltanto per il TFR, ma anche per le ultime tre retribuzioni rimaste insolute entro i limiti previsti dalla normativa vigente (cessazione del rapporto di lavoro negli ultimi dodici mesi precedenti la data del deposito in Tribunale della domanda di apertura della procedura).
23. Se il mio rapporto di lavoro prosegue dopo l'apertura della procedura, devo insinuare al passivo anche le retribuzioni future?
No. Devono essere oggetto di domanda di ammissione al passivo esclusivamente i crediti maturati fino alla data di apertura della procedura. Le retribuzioni maturate successivamente seguiranno il regime previsto per i crediti sorti durante l'amministrazione straordinaria (i.e. prededuzione con pagamento diretto da parte della Procedura).
24. Devo presentare una domanda di ammissione al passivo se non ho ancora ricevuto la Dichiarazione Datoriale?
Sì. Qualora, per qualsiasi motivo, il lavoratore non abbia ancora ricevuto la Dichiarazione Datoriale, è comunque opportuno attivarsi tempestivamente presso la Procedura per ottenere il documento necessario alla predisposizione della domanda nei termini previsti.
25. Posso indicare nella domanda crediti oggetto di causa di lavoro già pendente?
Sì. I crediti che formano oggetto di un giudizio già instaurato devono essere insinuati al passivo. Il lavoratore dovrà segnalare l'esistenza del contenzioso e allegare la relativa documentazione, la Procedura ne valuterà la fondatezza.
26. Cosa succede alle cause di lavoro pendenti alla data di apertura della procedura?
Sarà il legale incaricato, in funzione dell’oggetto della causa, a decidere se il giudizio debba proseguire, anche tenendo conto del relativo grado in cui si trova, ovvero, in funzione dell’oggetto della domanda, se il relativo accertamento debba avvenire secondo le regole proprie della procedura concorsuale e quindi mediante il procedimento di verifica dello stato passivo.
27. Devo insinuare al passivo anche eventuali rimborsi spese non pagati?
Sì. I rimborsi spese maturati e non corrisposti alla data di apertura della procedura devono essere oggetto di domanda di ammissione al passivo in via chirografaria. Il lavoratore dovrà fornire la documentazione giustificativa delle spese sostenute
28. Devo insinuare al passivo le somme derivanti da accordi sindacali o verbali di conciliazione?
Sì. Anche i crediti derivanti da accordi collettivi, individuali o verbali di conciliazione sottoscritti prima dell'apertura della procedura devono essere fatti valere mediante domanda di ammissione al passivo.
29. Cosa succede se il Giudice Delegato ammette il mio credito solo parzialmente?
Il lavoratore riceverà comunicazione dell'esito dell'accertamento e potrà valutare l'esercizio degli strumenti di impugnazione previsti dalla legge nei termini stabiliti.
30. Quando avverrà il pagamento dei crediti ammessi al passivo?
L'ammissione del credito non comporta l'immediato pagamento dello stesso. I tempi e le modalità di soddisfazione dipendono dall'andamento della procedura, dalla disponibilità dell'attivo e dalle regole di distribuzione previste dalla legge.
31. Se il mio credito viene ammesso, riceverò automaticamente il pagamento?
No. L'ammissione al passivo accerta l'esistenza del credito e il relativo grado di privilegio, ma il pagamento avverrà secondo le disponibilità della procedura e le ripartizioni che saranno eventualmente effettuate.
32. La procedura rilascerà una certificazione utile per richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia INPS?
Sì. Nei casi previsti dalla normativa, la Procedura renderà disponibile la documentazione necessaria per consentire al lavoratore di presentare la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia INPS.
33. I lavoratori distaccati presso altre società devono comunque presentare la domanda?
Sì, se vantano crediti nei confronti della società ammessa all'amministrazione straordinaria maturati prima dell'apertura della procedura. Durante il distacco, infatti, permane il rapporto di lavoro con il datore distaccante.
34. Come vengono trattati i crediti derivanti da Lti, Sti ed MBO?
I lavoratori che vantano crediti derivanti da sistemi incentivanti, premi di lungo termine o analoghi strumenti dovranno presentare domanda di ammissione al passivo solo dopo che i predetti crediti saranno divenuti esigibili ai sensi degli accordi individuali.